DISOCCUPAZIONE AGRICOLA, BONUS DECRETO RISTORI, CONTRIBUTI INPS: NELLE SEDI FAI CISL TUTTE LE RISPOSTE
Nel pieno rispetto delle nuove norme anti Covid19, le sedi territoriali della Fai Cisl sono sempre attive in tutta Italia per fornire assistenza, insieme al Patronato Inas, alle lavoratrici e ai lavoratori agroalimentari. Dalla nuova domanda di disoccupazione agricola all'indennità di mille euro prevista dal Decreto Ristori, dalle incertezze per chi si trova in malattia Covid19 oppure in quarantena, alla verifica dei propri contributi Inps: basta rivolgersi alla sede Fai del proprio territorio, reperibile all'indirizzo https://www.faicisl.it/recapiti-territoriali.
In allegato, il volantino Fai Cisl in lingua italiana, francese, inglese, araba, albanese.
A chi spetta il bonus?
Di seguito, un focus sull’art. 15 del Decreto Ristori che prevede l’indennità Covid
Verrà erogata una nuova indennità una tantum di 1000 euro alle seguenti categorie di lavoratori:
- stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresi i lavoratori in somministrazione, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nello stesso periodo e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente né titolari di pensione;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente né titolari di pensione;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata Inps, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile, non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente né titolari di pensione;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata Inps e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente né titolari di pensione;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, e lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
E’ prevista inoltre una indennità di 800 euro per i collaboratori sportivi.
Come già avvenuto nel Decreto agosto, non viene prevista l’indennità per i titolari di partita iva (tranne i venditori a domicilio) e i titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione Separata Inps, gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori domestici, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, etc). Per questo la Fai Cisl ha chiesto al Governo un intervento immediato per includere anche i lavoratori agricoli tra gli aventi diritto all’indennità e prorogare la scadenza.
Le indennità vanno richieste infatti all’Inps entro il 30 novembre 2020, ma dopo le nostre richieste, una circolare dell'Inps del 26 novembre, non escludendo esplicitamente gli operai agricoli dai beneficiari, ha prorogato la scadenza al 18 dicembre. Le indennità non concorrono alla formazione del reddito a fini fiscali, non sono tra loro cumulabili, né sono cumulabili con il Reddito di emergenza, ma sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.