PANIFICAZIONE, FAI FLAI UILA: RINNOVATO CCNL SCADUTO NEL 2018
È stato sottoscritto oggi, nelle sedi della Fippa e della Fiesa-Confesercenti,da Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, Federazione Italiana panificatori, pasticceri e affini, e Fiesa-Assopanificatori Confesercenti, l’accordo di rinnovo del Ccnl della panificazione 2019-2022, scaduto il 31 dicembre 2018, che interessa circa 80mila lavoratrici e lavoratori.
Ne danno notizia le Segreterie nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, che insieme alle rispettive delegazioni trattanti esprimono soddisfazione per un accordo che, seppur condizionato dalla pandemia e più recentemente dall’impennata dei costi delle materie prime, vede un incremento economico del salario del +4,65% pari a 69,50 euro a regime per il livello A2 nelle aziende a indirizzo produttivo artigiano e del +5,81% pari a 97 euro per il livello B3 nelle aziende a indirizzo produttivo industriale, che saranno erogati a partire dalla busta paga di maggio. Ad integrale copertura del periodo di vacanza contrattuale, sarà inoltre corrisposto un importo forfettario ‘una tantum’ di 200 euro per le aziende ad indirizzo artigiano e di 400 euro per quelle ad indirizzo industriale.
Molte le novità introdotte dal punto di vista normativo tra le quali: il rilancio della contrattazione di secondo livello, degli accordi territoriali e di distretto; maggiore attenzione alla sicurezza; aggiornamenti rispetto alla normativa vigente in tema di mercato del lavoro; l’individuazione di nuova sfera di applicazione che dal 31 dicembre 2022 distinguerà con più precisione le aziende a indirizzo artigiano da quelle a indirizzo industriale, oltre la condivisione di un ammodernamento del sistema classificatorio per le aziende a indirizzo artigiano più aderente alle nuove attività da queste svolte. Sul versante del welfare, è stata prevista la possibilità per la madre lavoratrice e il padre mono-affidatario di richiedere il prolungamento del periodo di esenzione dal lavoro notturno per sei mesi continuativi, a partire dal terzo anno del figlio; la facoltà di ottenere l’anticipo del TFR nella misura del 30% nei periodi di astensione facoltativa dal lavoro per maternità/paternità; l’introduzione di forme di flessibilità nell’orario di entrata e uscita per i genitori con figli fino a tre anni di età e per coloro che sono impegnati nell’inserimento all’asilo nido.